Art. 81 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, può autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo.

2. Le obbligazioni così emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.

3. Per i serbatoi ad uso agricolo può essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all’intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.