Art. 82 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il Consiglio Superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell’azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

2. Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle elle saranno passate in riserva.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.