Art. 74 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire:

1) l’atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l’utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonché l’atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti;

2) l’atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione;

3) l’atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli;

4) gli atti relativi all’acquisto ed all’espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.