Art. 79 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potrà superare quella vigente all’atto della liquidazione delle annualità stesse, ai sensi dell’art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.
2. Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.