Art. 76 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l’esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all’azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.
2. Comma soppresso dal D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546.