Art. 76 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:

a) renda in tutto od in parte inutile l’esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;

b) giovi alla irrigazione o all’azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.

2. Comma soppresso dal D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1983

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.