Art. 83 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilità generale, la quantità d’acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell’acqua, in base al quale sarà commisurato il contributo obbligatorio.

2. Tali indicazioni, in base ai risultati dell’istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell’agricoltura e delle foreste.

3. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell’ultimo comma dell’articolo 68.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.