Art. 88 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l’irrigazione e l’uso potabile.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.