Art. 57 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d’acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici.

2. Il Servizio idrografico comprende:

- l’Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova;

- l’Ufficio idrografico per il bacino del Po;

- le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno.

3. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno.

4. Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico è affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d’acqua e per i progetti e la esecuzione d’importanti lavori idraulici e di bonifica.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.