Art. 58 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.