Art. 88 disp. att. c.p.p. Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d’Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancellieria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.