Art. 67 disp. att. c.p.p. Albo dei periti presso il tribunale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, trascrizione, interpretariato e traduzione.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell’articolo 371 comma 2 del codice.

5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Testo in vigore dal 2 marzo 2024

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.