Art. 68 disp. att. c.p.p. Formazione e revisione dell’albo dei periti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’albo dei periti previsto dall’articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall’albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell’albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall’articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio di perito.

Testo in vigore dal 2 aprile 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.