Art. 85 disp. att. c.p.p. Restituzione con imposizione di prescrizioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede a norma dell’articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.