Art. 72-bis disp. att. c.p.p. Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

Testo in vigore dal 14 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.