Art. 66 disp. att. c.p.p. Procedimento di esclusione del segreto

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell’articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.

3. Comma abrogato dalla L. 3 agosto 2007, n. 124.

Testo in vigore dal 12 ottobre 2007

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.