Art. 86-ter disp. att. c.p.p. Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.