Art. 76 disp. att. c.p.p. Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.