Art. 76 disp. att. c.p.p. Consegna al perito di documenti o di altri oggetti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.