Art. 71 disp. att. c.p.p. Procedimento per l’applicazione delle sanzioni
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, il presidente del tribunale contesta l’addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell’articolo 68 comma 3.