Art. 81 disp. att. c.p.p. Redazione del verbale di sequestro

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il verbale di sequestro contiene l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. Nel caso di beni contraffatti, l’elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso.

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall’articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L’inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l’indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Testo in vigore dal 11 gennaio 2024

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.