Art. 80 disp. att. c.p.p. Esecuzione di perquisizioni locali

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.

2. Se non si può provvedere a norma dell’articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.