Art. 73 disp. att. c.p.p. Consulente tecnico del pubblico ministero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.