Art. 72-quater disp. att. c.p.p. Distruzione dei campioni biologici

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. All’esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell’articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l’immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.

2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

Testo in vigore dal 14 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.