Art. 78 disp. att. c.p.p. Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell’articolo 238 del codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l’esame testimoniale dell’autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all’estero in contraddittorio.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.