Art. 217 disp. att. c.p.c. Riassunzione davanti al giudice di rinvio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

2. Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.