Art. 217 disp. att. c.p.c. Riassunzione davanti al giudice di rinvio
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
2. Al procedimento si applicano le disposizioni del codice.