Art. 201 disp. att. c.p.c. Sospensione del processo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l’assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finchè non sia pronunciata sentenza sull’impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell’impugnazione.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.