Art. 201 disp. att. c.p.c. Sospensione del processo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l’assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finchè non sia pronunciata sentenza sull’impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell’impugnazione.