Art. 212 disp. att. c.p.c. Effetto devolutivo dell’appello

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. In tutte le cause d’appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell’entrata in vigore del codice, si applica l’articolo 490 del codice precedente.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d’appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell’entrata in vigore del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.