Art. 200 disp. att. c.p.c. Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell’istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.

2. Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell’articolo 173 del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.