Art. 207 disp. att. c.p.c. Termini per le impugnazioni
1. I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.