Art. 215 disp. att. c.p.c. Cause davanti alla corte suprema di cassazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si applicano le disposizioni del codice, ma i termini per il deposito del ricorso e del controricorso rimangono quelli stabiliti dalla legge precedente.

2. Se nel giorno in cui entra in vigore il codice sono stati depositati il ricorso e il controricorso o se i termini per il deposito di essi sono scaduti, si applicano il procedimento le disposizioni degli articoli 374 e seguenti del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.