Art. 213 disp. att. c.p.c. Decisione delle cause davanti al giudice d’appello
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.
2. Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.