Art. 213 disp. att. c.p.c. Decisione delle cause davanti al giudice d’appello

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.

2. Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.