Art. 202 disp. att. c.p.c. Prima udienza di trattazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa a norma degli articoli 197, 198 e 199 si applicano le disposizioni dell’articolo 183 del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.