Art. 206 disp. att. c.p.c. Impugnazione delle sentenze interlocutorie

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d’impugnazione è regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.

2. Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del codice.

3. Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma dell’articolo 43 del codice. La proposizione del regolamento di competenza indipendentemente dall’impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.