Art. 209 disp. att. c.p.c. Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nei procedimenti d’impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d’impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.