Art. 216 disp. att. c.p.c. Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l’entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che hanno sottoscritto i ricorsi sforniti in tutto o in parte dei depositi indicati nell’articolo 38 a provvedere agli stessi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’invito.

2. Se entro il termine indicato nel comma precedente non è effettuato alcun deposito, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla corte in camera di consiglio, con ordinanza stesa su carta non bollata. Se il deposito non è integrato, il cancelliere provvede a norma dell’articolo 38 ultimo comma.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.