Art. 198 disp. att. c.p.c. Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizione delle parti, queste debbono, nel termine perentorio di tre mesi, procedere ai depositi richiesti dagli articoli 165 e 166 del codice e dall’articolo 38 in quanto necessari, integrare con comparsa le loro deduzioni e proporre l’istanza di designazione del giudice istruttore a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.