Art. 210 disp. att. c.p.c. Processi d’appello nei quali sono in corso i termini di comparizione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nei processi d’appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d’appello, queste debbono costituirsi a norma dell’articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell’articolo 197.
2. Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo 200, nel tribunale e nella corte il presidente nomina l’istruttore a norma dell’articolo 349 del codice e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.