Art. 208 disp. att. c.p.c. Decadenza dall’impugnazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Alle aentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell’articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell’entrata in vigore del codice.