Art. 208 disp. att. c.p.c. Decadenza dall’impugnazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Alle aentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione dell’articolo 327 dello stesso, ma il termine di un anno decorre dal giorno dell’entrata in vigore del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.