1. Le pene dell’ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta dall’articolo 36 del Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), si scontano nei modi stabiliti dal codice penale.
Testo in vigore dal 16 giugno 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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