Art. 46 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l’attuazione del codice.

2. Le disposizioni dell’articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.