Art. 50 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio à termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni.
2. In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di sorveglianza.
3. Qualora la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell’articolo 208 del codice penale.