Art. 38 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, si applica l’articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.