Art. 30 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le disposizioni dell’articolo 96 e della prima parte dell’articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell’attuazione del codice stesso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.