Art. 30 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le disposizioni dell’articolo 96 e della prima parte dell’articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordomuto o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell’attuazione del codice stesso.