Art. 47 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Per i delitti di diffamazione commessi prima dell’attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall’articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal numero 3° dell’articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell’attuazione del codice penale, può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dall’attuazione di esso.

2. In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto, à termini del capoverso dell’articolo 596 del codice penale.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.