Art. 37 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Per i reati punibili a querela della persona offesa ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l’istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.