Art. 56 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando, per fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell’articolo 17 del codice penale.