Art. 56 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando, per fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell’articolo 17 del codice penale.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.