Art. 42 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, à termini dell’articolo 169 del codice.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.