Art. 42 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, à termini dell’articolo 169 del codice.