Art. 34 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando la punibilità di un reato commesso in territorio estero prima dell’attuazione del codice penale dipende, secondo il codice stesso, dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato ed egli vi si trova a tale data, il termine di tre anni entro il quale la richiesta o l’istanza possono essere proposte decorre dal giorno dell’attuazione del codice.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.