Art. 51 disp. coord. trans. c.p.

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. I provvedimenti già emessi à termini del capoverso dell’articolo 53, o della prima parte dell’articolo 54, o dell’articolo 57, o della prima parte dell’articolo 58 del codice penale abrogato rimangono fermi.

2. Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.

3. Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell’articolo 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.

Testo in vigore dal 16 giugno 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.