Art. 19-quater disp. coord. trans. c.p. Affidamento degli animali sequestrati o confiscati
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.