Art. 25 disp. coord. trans. c.p.
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.
1. La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.
Testo in vigore dal 16 giugno 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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